Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

CCNL Area Funzioni Locali del 16.07.2024

Art. 62 - Indennità di reggenza o supplenza
1. Le reggenze o supplenze a scavalco sono attribuite ai Segretari titolari di sede con provvedimento motivato del Ministero dell’Interno, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi a segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 120 giorni per le reggenze ed un anno per le supplenze. Nei casi di vacanza della sede, fermo restando l’obbligo di pubblicizzazione della sede e di nomina del segretario entro i termini di legge, la reggenza può essere prorogata solo qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al DPR 4 dicembre 1997 n. 465, sia risultata deserta.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al Segretario cui venga conferito un incarico di reggenza o supplenza spetta un compenso pari al 15% della retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 56, comma 1, lett. a), b), c), d), ragguagliata al periodo di incarico per gli incarichi di durata fino a 60 giorni e del 25% della medesima retribuzione per gli incarichi di durata superiore a 60 giorni. Restano fermi i più elevati valori percentuali definiti in sede di contrattazione integrativa in base alle previgenti disposizioni contrattuali.
3. Gli enti possono elevare fino al 25% la percentuale di cui al comma 2, relativa agli incarichi di durata fino a 60 giorni, in base alla propria capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di legge.
4. Ai segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza, spetta altresì, a carico degli enti utilizzatori e nei limiti delle disponibilità di bilancio, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili secondo la disciplina di cui all’art. 63 (Retribuzione aggiuntiva in caso di convenzioni di segreteria) comma 2, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l’ente presso il quale svolgono la reggenza o supplenza.
5. È disapplicato l’art. 3 del CCNI del 22.12.2003 come modificato dal CCNI del 13.01.2009.


Si dà atto che eventuali incarichi di scavalco conferiti al Segretario sono autorizzati dall'Agenzia dei Segretari (e non dall'Ente), ed i relativi compensi, disciplinati dalla normativa di cui sopra, previsti per legge, sono determinati dai singoli Enti sulla base del periodo di incarico conferito, e non sono soggetti a determinazioni autonome.
Descrizione
Nessun documento caricato per la categoria selezionata
torna all'inizio del contenuto